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L'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto del seguente criterio:

In assenza della collocazione della media nella fascia alta (decimale tra 0,5 e 0,9), e a giudizio insindacabile del cdc, si assegnerà la fascia alta del credito scolastico agli studenti che siano in possesso di almeno 3 dei requisiti seguenti:

  1. ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato senza alcun debito; per gli studenti che hanno riportato debiti, valutazione non inferiore a sette decimi in tutte le discipline in cui avevano riportato carenze, nello scrutinio integrativo;
  2. frequenza di almeno l’85% delle lezioni (il 75% per i partecipanti alla sperimentazione studenti-atleti);
  3. partecipazione a I.R.C. o attività alternative con profitto almeno “distinto”;
  4. partecipazione responsabile ad attività istituzionali della vita scolastica, quale rappresentante di classe e/o di istituto; partecipazione attiva ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (compreso il gruppo sportivo) con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri.

N.B. Non si considerano più, a seguito dell'applicazione della normativa vigente, i cosiddetti "crediti formativi", acquisiti attraverso la partecipazione ad attività extrascolastiche (certificazioni linguistiche, conservatorio, attività agonostica, volontariato, lavori, etc,). Queste attività possono essere inserite dallo studente nel proprio curriculum nella piattaforma specifica messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione e per la quale ogni studente viene abilitato dalla segreteria sotto la supervisione di un docente tutor. 

SCRUTINIO DI GIUGNO

Fermo restando, in riferimento alla normativa vigente,

sono stabiliti i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

meno 4 punti su quattro materie

meno 5 punti anche su tre materie

meno 6 punti anche se solo su due materie

Criterio di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

-gradiente negativo compreso tra meno 1 e meno 4

Es.                   

Gradiente pari a –1: si consegue con un 5

Gradiente pari a –2: si consegue con due 5, oppure con un 4

Gradiente pari a –3: si consegue con un 4 ed un 5, oppure con un 3, oppure con tre 5

Gradiente pari a –4: si consegue con un 2, oppure con due 4, oppure con un 3 ed un 5, oppure con due 5 ed un 4

 

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

Le prove che l’allievo effettua a seguito della sua sospensione saranno finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari. 

Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze tramite le prove suppletive, procede alla valutazione complessiva dello studente, formulando un giudizio finale che, in caso di esito positivo, delibera l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

*Da tali criteri il consiglio di classe si può discostare; la possibilità di deroga deve essere adeguatamente motivata in sede di verbalizzazione.

 

Le condizioni di ammissione sono tre:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
  2. svolgimento di almeno 90 ore di PCTO nel triennio;
  3. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento, con al massimo una sola insufficienza in una materia.

Gli indicatori presi in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta sono tre

 

INDICATORI

 

 

VOTO

CONDOTTA

OBIETTIVO 1

Formazione di una coscienza civile

OBIETTIVO 2

Partecipazione alla vita scolastica

COMPORTAMENTO

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE

FREQUENZA

in ore

10

Disciplinato,

corretto e rispettoso delle regole in modo autonomo

Attiva e propositiva

anche nei PCTOe nelle attività

extracurricolari

A≤ 25 (I  periodo.)

A≤ 50 (I+II periodo)

9

Disciplinato e corretto

Attiva e propositiva

26< A≤50 (I  periodo.)

51<A≤ 100 (I+II periodo)

8

Disciplinato

Costante e Attenta

51<A≤ 75 (I  periodo.)

101<A≤ 150 (I+II periodo)

 

7

Presenza di 1 ammonizione scritta Disciplinato solo su continue sollecitazioni

Non sempre Costante

76<A≤ 100= (I  periodo.)

151≤A<200 (I+II periodo)

 

6

Disciplinato solo dopo aver riportato ammonizioni o almeno 1 sanzione per comportamenti che non ricadono in quelli specificati nella griglia sottostante 

non costante

A>101(I  periodo.)

A >201(I+II periodo)

< 6**

Deciso dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 249/98 (Statuto studenti) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti previsti dal DPR n. 249/98

a) art.  4

commi 9, ossia quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone

9-bis, ossia nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

b) art. 3 violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 5

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

         

(*) salvo le assenze prolungate o ripetute per gravi motivi, documentate e/o certificate.

 (**)  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Secondo quanto disposto dalla norma, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Il collegio dei docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR, ha considerato valide le assenze per

 

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